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PEC piena? Multa valida: stangata per il cittadino

La Cassazione: la notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene ricevuto perché la casella è piena

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La rivoluzione digitale è in atto: fra qualche tempo, tutti i cittadini avranno la PEC, la Posta Elettronica Certificata. E riceveranno via PEC le multe da Codice della Strada. Il vantaggio? Non pagheranno le spese di notifica del cartaceo, con un risparmio fra i 10 e i 20 euro a multa. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: una volta che il Comune avrà inviato il verbale via PEC, poi la notifica è avvenuta, senza eccezioni. Sentiamo la Cassazione a tale proposito.


Una sentenza chiave


La sentenza numero 12451/2018 della Cassazione, sezione Lavoro, del 14 febbraio 2018, resa nota il 21 maggio 2018, si occupa di una causa di licenziamento, ma per estensione vale anche per le multe via PEC. Il principio è chiaro: “La comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario, come nel caso in cui, per mancata diligenza di questi, la casella risulti piena per prolungata (e dunque colpevole) assenza di lettura della Posta Elettronica”. Se la PEC è piena, la colpa è del cittadino, che dev’essere diligente e consentire di ricevere verbali. Il multato non legge il verbale? Il Comune ha fatto il proprio dovere e quindi, se il guidatore non paga entro 60 giorni, l’importo raddoppia. Con un’altra conseguenza: la multa può passare all’Agenzia Entrate, che invierà la cartella esattoriale per conto del Comune. 


Massima attenzione


Il titolare dell'account di Posta Elettronica Certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione. Deve anche controllare prudentemente la posta in arrivo, compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata": lo dice la Cassazione, confermando l’orientamento (sentenze 13917/2016 e 31/2017). Al momento, la notificazione alle persone fisiche dovrà essere realizzata ricorrendo alle modalità tradizionali (posta o messi). Se però si ha la certezza che la persona fisica sia un professionista, il Comune deve procedere con la notificazione tramite PEC. In futuro, sarà così anche per i privati senza partita IVA: insomma, per tutti.

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