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Cambio di misura gomme: non si passa più per la Motorizzazione!

Passare da una misura all'altra di un pneumatico, a patto che sia omologato, non richiede più il nullaosta della Motorizzazione

Auto - News: Cambio di misura gomme: non si passa più per la Motorizzazione!

Ci sono dei mezzi, magari con qualche anno sulle spalle, d'epoca, che hanno misure di pneumatici "particolari", che oggi si faticano a trovare, o che magari costano una fortuna. Fino ad oggi, montare pneumatici di misure diverse, richiedeva una "visita" alla Motorizzazione per omologare la nuova misura. Una follia? Beh, forse sì. Ora però le cose sono finalmente cambiate, poiché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 19 maggio 2022, che va ad aggiornare l’allegato del decreto 8 gennaio 2021. Parliamo naturalmente dell’aggiornamento della carta di circolazione quando vengono effettuate modifiche costruttive e funzionali dei veicoli.

Addio visita e prova!

Insomma, ora è ufficiale, “l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova” e ci sono anche le “installazioni di ruote previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20″. Giorgia Fortuni, Presidente regionale dei Gommisti associati a CNA Veneto ha così commentato la cosa: “È con grande soddisfazione personale e di tutta la CNA, che confermo a tutti i colleghi Gommisti che il ciclo attuativo del Decreto Facilitazioni per il sistema ruota è finalmente concluso, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana!”.

C'è dunque l'OK ufficiale a cambiare le misure delle gomme, a patto che queste siano omologate. Sarà direttamente l’officina autorizzata ad effettuare le pratiche, una manovra che snellisce la burocrazia e che consentirà la creazione di nuove opportunità di lavoro. I gommisti, dal canto loro, dovranno come prima cosa mettersi in regola, per poi fare una accurata formazione. Qui sotto riportiamo il decreto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

DECRETO 19 maggio 2022 

Aggiornamento dell’allegato A, parte 1, del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione. (22A03707)
(GU n.146 del 24-6-2022)
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l’art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l’art. 1, comma 4-bis, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non e’ subordinato a visita e prova ai sensi dell’art. 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, recante «Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 5 novembre 2021, recante «Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Considerato che le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova sono disciplinate nell’allegato A del sopra citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. L’allegato «A», parte 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, e’ sostituito con il seguente: «Allegato A – parte 1 – (art. 1, comma 2). (Modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non e’ subordinato a visita e prova).
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
5.1 Pomello al volante;
5.2 Centralina comandi servizi;
5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno;
5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20».

Roma, 19 maggio 2022 Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1822

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