Tu sei qui

Targa prova: attenzione, è illegale sulle auto e moto già immatricolate

A stabilirlo, la sentenza nr° 17665 della Corte di Cassazione. Concessionarie ed officine, ora hanno un problema

Auto - News: Targa prova: attenzione, è illegale sulle auto e moto già immatricolate

La burocrazia italiana non ha mai fine. Un meccanico, ha la vostra auto o moto, deve uscire per un giro di prova. Come fare? Con la targa prova, ovviamente. Da oggi non sarà più così. A stabilirlo, la sentenza nr° 17665 della Corte di Cassazione pubblicata nella III Sezione Civile il 25/8/2020. Da questa data, la targa prova non potrà più essere utilizzata su auto e moto già immatricolate. Secondo gli Ermellini, il mezzo deve avere la propria assicurazione.

Il problema per concessionari e officine

Chiaramente questo è un problema per tutti coloro del settore che fino ad oggi le hanno utilizzate. Pensiamo non solo ai concessionari, ma anche alle officine, così come le carrozzerie, i gommisti... La targa prova non potrà dunque essere più sfruttata da tutte queste categorie, se il veicolo è immatricolato, e dunque in possesso della propria assicurazione RCA. Riflettiamo alle auto a Km0, a quelle usate, che magari devono essere spostate, bastava applicare la targa ed il gioco era fatto. Niente, ora questo non è più fattibile.
Il meccanico, durante il test, potrebbe causare un sinistro e la polizza aumenterebbe al proprietario del veicolo stesso. Ancora, le Km0, come potranno essere spostate, o meglio, provate dai clienti?

Se prima c'era qualche dubbio in merito, oggi questa sentenza mette tutto al suo posto e fa chiarezza. La targa prova altro non è che una "deroga provvisoria all'immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione", punto e basta. Se il mezzo ha già la carta di circolazione o l'immatricolazione, non può dunque usufruire della targa prova. Ancora la sentenza: "Se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti - solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”..

Questa la sentenza e le sue "naturali" conseguenze, ma dato l'impatto della cosa, è auspicabile che si possa presto trovare una soluzione normativa che riporti le cose allo stato attuale, per evitare un danno ad un settore che non naviga certo nell'oro al momento.

Articoli che potrebbero interessarti