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Targa prova: attenzione, è illegale sulle auto e moto già immatricolate

A stabilirlo, la sentenza nr° 17665 della Corte di Cassazione. Concessionarie ed officine, ora hanno un problema

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La burocrazia italiana non ha mai fine. Un meccanico, ha la vostra auto o moto, deve uscire per un giro di prova. Come fare? Con la targa prova, ovviamente. Da oggi non sarà più così. A stabilirlo, la sentenza nr° 17665 della Corte di Cassazione pubblicata nella III Sezione Civile il 25/8/2020. Da questa data, la targa prova non potrà più essere utilizzata su auto e moto già immatricolate. Secondo gli Ermellini, il mezzo deve avere la propria assicurazione.

Il problema per concessionari e officine

Chiaramente questo è un problema per tutti coloro del settore che fino ad oggi le hanno utilizzate. Pensiamo non solo ai concessionari, ma anche alle officine, così come le carrozzerie, i gommisti... La targa prova non potrà dunque essere più sfruttata da tutte queste categorie, se il veicolo è immatricolato, e dunque in possesso della propria assicurazione RCA. Riflettiamo alle auto a Km0, a quelle usate, che magari devono essere spostate, bastava applicare la targa ed il gioco era fatto. Niente, ora questo non è più fattibile.
Il meccanico, durante il test, potrebbe causare un sinistro e la polizza aumenterebbe al proprietario del veicolo stesso. Ancora, le Km0, come potranno essere spostate, o meglio, provate dai clienti?

Se prima c'era qualche dubbio in merito, oggi questa sentenza mette tutto al suo posto e fa chiarezza. La targa prova altro non è che una "deroga provvisoria all'immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione", punto e basta. Se il mezzo ha già la carta di circolazione o l'immatricolazione, non può dunque usufruire della targa prova. Ancora la sentenza: "Se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti - solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”..

Questa la sentenza e le sue "naturali" conseguenze, ma dato l'impatto della cosa, è auspicabile che si possa presto trovare una soluzione normativa che riporti le cose allo stato attuale, per evitare un danno ad un settore che non naviga certo nell'oro al momento.

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