Tu sei qui

Guida in stato d'ebbrezza e sotto stupefacenti: occhio alle tempistiche

La Prefettura deve emettere e notificare l'ordinanza "immediatamente" e non oltre 20gg

Moto - News: Guida in stato d'ebbrezza e sotto stupefacenti: occhio alle tempistiche

Non deve capitare, ma purtroppo, in Italia ancora non entra in testa che chi guida, non deve bere o peggio, non deve utilizzare sostante stupefacenti, per poi mettersi alla guida. Guidare un veicolo in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti è vietato, ma attenzione, poiché una volta che si viene beccati, la Prefettura deve "immediatamente" emettere e notificare l’ordinanza di sospensione della patente ed in ogni caso, entro venti (20) giorni dal ritiro. Il tutto, è scaturito da una sentenza del Giudice di Pace di Lecce che ha "messo mano" sul ritiro e la sospensione amministrativa della patente di guida per un lavoratore. E' stata dunque restituita la licenza di guida ad un automobilista a cui era stata sospesa per ben otto mesi.

LA SENTENZA - Attenzione dunque, è vero che la sanzione è giusta, è corretta, ma è anche opportuno che non sia leso il diritto ad una tempestiva difesa dei presunti trasgressori che, in caso, devono avere la possibilità di dimostrare le proprie ragioni ed eventualmente i possibili errori negli accertamenti del caso. In questo, la giurisprudenza aiuta. La sentenza n. 3805 depositata il 19 settembre scorso dal Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Franco Giustizieri, fa chiarezza su questo punto. Deve essere tempestiva l’emissione e la notifica dell’ordinanza del Prefetto che decreta la sospensione della patente di guida nei confronti di coloro che ne hanno subito il ritiro a seguito di accertamento di un tasso alcolico superiore ai limiti di legge o di sostanze stupefacenti (mentre guidano un veicolo).

IL CASO - Il caso, vedeva un cittadino dipendente di un’attività di ristorazione al quale era stata ritirata la patente di guida poiché rilevato a mezzo di alcoltest lo stato di ebbrezza da parte della PolStrada il giorno 18.03.2018. Rivoltosi allo “Sportello dei Diritti”, lamentava diverse doglianze in merito agli otto mesi di sospensione. Assistito dall’avvocato Donato Maruccia, aveva tra poi rilevato che l’ordinanza era stata emessa non solo l’11.04.2018, ma notificata addirittura il 30.04.2018. Una tempistica troppo dilatata, oltre quindi il lasso di tempo necessario per giustificare le ragioni di cautela poste a fondamento della ratio della sospensione amministrativa provvisoria della patente di guida.

Il magistrato ha così evidenziato: "Considerato, che il legislatore ha espressamente previsto il dovere di adottare l'atto "immediatamente", appare corretto, anche alla luce di recente giurisprudenza, ritenere che, non essendo stato, il provvedimento  oggetto di impugnativa,  notificato al ricorrente dall'Ufficio gerarchico superiore, entro venti giorni, ma essendo trascorsi più di venti giorni dal rilevamento della presunta infrazione all'avvenuta notifica, e, non avendo il Prefetto adottato l'atto nel minor tempo possibile, viene meno il principio di tutela della sicurezza e ordine pubblico che la sanzione accessoria della sospensione di patente mira a proteggere". 

E' dunque corretto punire chi ha evaso la legge, ma secondo ben determinate tempistiche che non vadano a ledere la libertà o le normali attività di una persona. Voi cosa ne pensate? Vi è mai capitato e se sì, come sono andate le tempistiche?

Articoli che potrebbero interessarti