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Multe tardive, vinci il ricorso in 3 mosse

Come farsi annullare i verbali illeciti

Moto - News: Multe tardive, vinci il ricorso in 3 mosse

La sentenza 7066 della Cassazione, resa nota il 21 marzo 2018, per una decisione presa il 12 settembre 2017, rivoluziona i ricorsi contro le multe tardive. Quelle che arrivano a casa del motociclista oltre i 90 giorni dall’infrazione. Ecco cosa scrivere nel ricorso al Prefetto, gratuito, entro 60 giorni dall’infrazione.


Tripletta vincente


1) Citate la sentenza 7066/2018. La multa deve, secondo l'articolo 201 del Codice della Strada, arrivare a casa vostra (come proprietari della moto immortalata) entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. Ossia dalla violazione. E non da quando i Vigili vedono la foto. Rammentate anche la posizione del ministero dei Trasporti contro i Comuni in materia di multe tardive. Così si è espressa anche la Prefettura, contro il Comune di Milano, capofila nel notificare le multe oltre i 90 giorni per la marea di verbali da gestire.


2) Nel ricorso, ricordate che la difesa del Comune di Milano e quella eventuale di altri Comuni è sbagliata: “Deve ritenersi congruo il termine intercorso tra il rilevamento automatico dell'infrazione e la notifica del verbale di accertamento, in quanto proporzionato alla quantità di violazioni commesse nei luoghi nei quali il Comune ha predisposto il sistema di rilevamento automatico della velocità dei veicoli in transito”. Non è vero. Non c’è un termine congruo: c’è il termine dei 90 giorni del Codice della Strada e della Cassazione.


3) Occhio all’eccezione. I 90 giorni non valgono in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore: tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza. Un termine superiore ai 90 giorni non è invocabile se “la difficoltà è connessa all'attività dell'amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l'effettività dell'azione dell'amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore”. Diritti sanciti dalla Costituzione: occhio.

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