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Acquisto moto: se il certificato di proprietà arriva in ritardo, il contratto vale

Lo ha stabilito la Cassazione, con una specifica sentenza

Moto - News: Acquisto moto: se il certificato di proprietà arriva in ritardo, il contratto vale

Se avete intenzione di comprare una moto nuova in concessionaria, dovete essere al corrente di questa recentissima sentenza della Cassazione, la numero 20843/2017, sezione seconda civile, depositata il 6 settembre scorso. Che rappresenta un precedente importante in materia di compravendita della moto nuova.


In ballo 9.000 euro


Ecco i fatti. Parliamo di eventi di 15 anni fa, ma attualissimi, visto che la sentenza è del 30 maggio 2017 ed è stata resa nota le scorse ore. Nel 2002, un appassionato compra una Triumph Legend TT, ma la concessionaria gli consegna il certificato di proprietà solo un anno e mezzo dopo. Il cliente vuole annullato il contratto di acquisto e farsi restituire 9.000 euro dal venditore, che nicchia. Si va per vie legali, e la Corte di appello di Roma a settembre 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 2005, rigetta tutte le domande in primo grado con restituzione della somma di euro 9.000 oltre interessi e compensazione delle spese del doppio grado. Una batosta per il centauro, che fa ricorso per Cassazione.


Il perché del no


La Corte di appello aveva deciso per il no in base ai princìpi in tema di gravità dell'inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell'economia del rapporto contrattuale. Morale: ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione. In più, non era dimostrata la impossibilità della vendita.


La Cassazione conferma e il motociclista paga le spese legali


La Corte Suprema è in linea coi giudici di appello: il termine di 60 giorni, riferibile alla validità del documento provvisorio, non può considerarsi perentorio per il venditore implicando attività del PRA. Inoltre, la valutazione della gravità dell'inadempimento è prerogativa del giudice di merito e l'obbligazione prevalente del venditore è la consegna della cosa. Insomma, moto venduta e obbligo assolto. Così, la Cassazione rigetta il ricorso. Altra stangata per il motociclista: condanna il ricorrente alle spese di 2.700 euro.

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