Tu sei qui

Incidente in moto contro cane randagio: come farsi risarcire

La Cassazione fa chiarezza sulla procedura nei confronti di Comune e Azienda Sanitaria

Moto - News: Incidente in moto contro cane randagio: come farsi risarcire

Non esiste una legge che specifica, per filo e per segno, come farsi risarcire in caso di incidente con un animale: ci sono invece sentenze di Giudici di Pace e soprattutto della Cassazione che rappresentano una giurisprudenza fondamentale per i cittadini. E proprio una sentenza recente, la numero 15167/17 (depositata il 20 giugno scorso) della terza sezione della Cassazione, ci dà modo di tutelare maggiormente i nostri diritti. Si tratta di andare a snidare i responsabili, che arrivano perfino al terzo grado di giudizio pur di non sborsare quanto devono all’utente della strada. Magari finito per terra dopo lo scontro col povero e sfortunato animale. Ecco i 10 punti da sapere per ottenere l’indennizzo in caso di impatto con un cane randagio.


1) Appena verificatosi l’impatto fra moto e cane randagio, senza che nessuno si sia ferito (né voi né l’animale) chiamate le Forze dell’ordine: serve il verbale di incidente. Se invece ci sono lesioni per voi o per il cane, allora occorre anche chiamare i soccorsi; idem se un passeggero o un pedone sono feriti.


2) Fotografate tutto: l’ideale sarebbe una foto del cane randagio, magari rimasto in zona. Basta un clic con lo smartphone.


3) Preziosi i testimoni: una persona che passava di lì per caso, un negoziante, un automobilista. Sebbene siate in stato choc dopo l’impatto col cane randagio, cercate di ottenere al volo dai testimoni almeno il numero di smartphone.


4) Mettete nel mirino i soggetti giusti. Allora: il Comune è responsabile per la realizzazione e la gestione dei canili; invece l’Azienda Sanitaria Locale deve catturare i cani randagi. Se l’animale vagava, è perché Comune e ASL non hanno svolto i loro compiti. Con gravi ripercussioni per il cane, ma anche per la sicurezza delle persone e per la sicurezza stradale. Comunque sia, la prevenzione del fenomeno del randagismo va portata avanti.


5) Citate come precedente la sentenza del Tribunale di Viterbo del 2 gennaio 2015 che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo 767 del 9 luglio 2012: Comune e ASL devono rimborsare il guidatore.


6) All’epoca, la condanna per soli danni al mezzo fu di 2.000 euro circa. Ma se sono in ballo lesioni fisiche, la cifra lievita in un batter d’occhio, a seconda della gravità delle ferite. Ovviamente, più i quattrini che i soggetti responsabili devono scucire, più forte la loro opposizione: mettono in campo una squadra di legali per negare le colpe degli assistiti.


7) Pronti via, sin da quando chiedete i soldi a Comune e ASL tramite raccomandata e allegando tutte le prove, valutate se farvi assistere da un legale, oppure un esperto in infortunistica stradale o un patrocinatore stragiudiziale. In caso di risposta negativa di Comune e ASL, serve un atto di citazione: per forza con un legale.


8) Sarà lo stesso legale, in sede giudiziale, a portare avanti la faticosa battaglia: come già successo in passato, e come verificatosi anche nel caso preso in esame a Viterbo, succede che Comune e ASL si rimpallino le responsabilità. Sui dettagli, sui cavilli di legge, sulle interpretazioni dei commi degli articoli dei decreti.


9) La stessa recente sentenza della Cassazione richiama un principio di un’altra sentenza: la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge e in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 281/1991. Hanno il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (sentenza 12495 del 18 maggio 2017). Poiché la legge quadro statale n. 281/1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.


10) Al di là del risarcimento, la Cassazione è perentoria: condanna il Comune di Viterbo, in solido con l’ASL, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, già liquidate, in favore del cittadino (il guidatore che ha ha fatto l’incidente), nell'importo di 1.200 euro.


Articoli che potrebbero interessarti