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Passaggio di proprietà: il G.d.P. ordina la trascrizione della vendita al P.R.A. con effetto retroattivo

Addio a multe e bolli per il venditore che si è rivolto al Giudice per denunciare la perdita di possesso

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Spesso e volentieri, il “mancato passaggio” di proprietà dei veicoli può diventare un grosso problema. Molti pensano che basti una semplice firma in calce all'atto di compravendita, tralasciando un passaggio fondamentale che è quello della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che pur non avendo valore cosiddetto “costituitivo” della vendita, che è comunque conclusa attraverso la corresponsione del prezzo e la consegna al nuovo proprietario e da una dichiarazione autenticata anche unilaterale del venditore, libera completamente quest'ultimo dagli obblighi con il Fisco (per esempio il bollo), dal pagamento di sanzioni e multe, se e solo se viene trascritta nel suddetto registro affidato in gestione all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.). 

Così facendo, in molti anche a distanza di anni si vedono notificare verbali, cartelle di Equitalia per bolli non pagati ed ingiunzione varie per autovetture, motocicli o altri veicoli che non sono più nel loro possesso anche da anni, solo perchè venduti o permutati, ritenendo (a torto) che se n'erano liberati con una semplice firma. Di questi casi, alcune volte si sono risolti con una semplice diffida ai nuovi proprietari, mentre per altri si è stati costretti ad agire in giudizio.

IL CASO - Una donna di un comune limitrofo a Lecce che aveva venduto ad un suo concittadino nel lontano 2009 uno scooter, si è vista notificare una miriade di multe e bolli non pagati che non la riguardavano. La cittadina allora era costretta a citare il “nuovo” proprietario con il supporto dei legali dell'associazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, nella persona dell'avvocato Franco Giustizieri, che con esemplare sentenza rubricata al n. 4370/2016, accoglieva in pieno le domande della venditrice e accertava e dichiarava l'avvenuto trasferimento di proprietà e la perdita del possesso del veicolo “a far data retroattiva dal 03.12.2009 (ndr ossia quella della compravendita), con ogni conseguenza di legge con riferimento anche alle relative sanzioni del Cds” e ordinava la trascrizione della sentenza al Conservatore del PRA Lecce con spese a carico dell'attrice in anticipo e con diritto di rivalsa nei confronti dell'obbligato, ossia dell'acquirente che veniva, peraltro, condannato anche alle spese di lite.

P.R.A. - Si tratta dunque di una sentenza importante, dato il riconoscimento in capo a coloro che vendono o comunque trasferiscono un veicolo - il cui atto di passaggio di proprietà, per sua natura, ai sensi della legge vigente dev'essere trascritto nel P.R.A. - a vedersi riconosciuti i propri diritti con efficacia retroattiva dell'avvenuto trasferimento con la conseguenza che bolli, sanzioni e ogni altro balzello ricadrà in capo al nuovo proprietario e non dovrà essere più pagato o nel caso di avvenuto pagamento si avrà la possibilità di ottenerne la restituzione.

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