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Incidenti: se conosci la strada niente risarcimento da buca

Così la Cassazione, che ha preso in esame il caso di un motociclista

Moto - News: Incidenti: se conosci la strada niente risarcimento da buca

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Se vai in moto e conosci la strada, sapendo che è piena di buche, in caso di caduta il Comune non ti dà un euro. Così è sintetizzabile la sentenza della Cassazione 12174/2016. La questione risale addirittura al 1997, quando un guidatore, a bordo del ciclomotore, perde l’equilibrio su una strada comunale a causa di una voragine.


Due gradi, due sentenze diverse


Il Comune non vuole saperne di indennizzare il centauro, e si va per vie legali. In primo grado, il motociclista stravince: l’amministrazione deve rimborsare tutto, le spese per il mezzo e le lesioni fisiche. Ma l’Ente locale proprio non vuole sborsare un centesimo di euro, fa appello e vince. E già qui ci sarebbe da discutere: perché due sentenze diametralmente opposte? Perché i giudici danno contro il cittadino che guida la moto, utente debole della strada?


In Cassazione


Il centauro non si dà per vinto e (correttamente) ricorre per Cassazione. Intuitivamente sembrerebbe evidente la colpa del Comune, che dovrebbe pagare, anche perché la caduta del ciclomotore è avvenuta in una zona in cui era presente una buca, coperta da ghiaia e terriccio e non presegnalata. Quindi, doppia mancanza del gestore. Ma la Cassazione segue la linea, molto discutibile e argomentata in modo capzioso, della Corte d’appello: non è una buca vera e propria, ma “un semplice avvallamento, non particolarmente profondo”. In più, “esso non consisteva in una alterazione o mancanza del manto stradale, ma coincideva con la presenza di un giunto tecnico di dilatazione in corrispondenza di un ponte, cioè di un elemento necessariamente esistente in presenza di un ponte”. Chiusura stranissima: “La presenza dell’avvallamento era riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza”. Anche perché il centauro abitava nei paraggi.


A uno all’ora


Seguendo questa tesi, in moto nelle città si dovrebbe andare a uno all’ora. Specie se si abita nei paraggi, e se si conosce la strada. Secondo la Cassazione, “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica”. Alla persona che ha perso il ricorso va tutta la nostra "ammirazione" per essere comunque andato sino in fondo a combattere la battaglia per i propri diritti. Tutelati comunque da altre decine di sentenze della Cassazione che inchiodano i Comuni alle loro responsabilità.

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