Che guaio per chi va in moto, la strada sporca. Adesso, però, la Cassazione corre in aiuto dei centauri, con la recente sentenza 21847/15. Il fatto riguarda la fine dei lavori su un immobile: viene lasciato in strada materiale di risulta, come sabbia, terra e cemento. Per gli utenti deboli della strada (come motociclisti e ciclisti), il pericolo è ancor più serio, specie se piove. Ma a chi rivolgersi in caso di incidente?
Un solo soggetto
Tutto è nato da una controversia giuridica fra proprietario dell’immobile e ditta esterna che ha fatto i lavori: per la precisione, motivo del contendere era una multa data dal Comune di Savona per il deposito di un cumulo di sabbione in strada. Chi doveva pagare questa sanzione, il proprietario dell’immobile oppure l’azienda? Si è arrivati in Cassazione, che ha deciso: paga la ditta.
Riflesso immediato
In conseguenza di questa sentenza, chi fa un sinistro per via della strada rovinata può rivolgersi a un unico soggetto responsabile, tenuto a risarcire i danni al mezzo e le lesioni fisiche: la ditta che ha eseguito i lavori. Infatti, gli ermellini si rifanno all’articolo 21 del Codice della strada: chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
Il proprietario innocente
È invece inutile “mettere nel mirino” il proprietario dell’immobile: la responsabilità per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione è imputata all’esecutore materiale dell’attività. Chi ha commissionato i lavori non ha poteri di vigilanza e direzione sull’appaltatore.