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Vai in moto all’estero? Occhio alla patente

Se commetti una grave infrazione, il Paese dove stai facendo il turista ti può impedire di guidare ancora in quella nazione

Moto - News: Vai in moto all’estero? Occhio alla patente

I pronti a godersi il ponte del 1° maggio, magari inaugurando la moto nuova con un viaggio oltre i confini nazionali? Allora sarà meglio conoscere una importante sentenza della corte di giustizia europea nella causa C‑260/13: il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro Stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale Stato dopo avervi commesso un’infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida. Questo vale anche per chi va in moto: occhio alla guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Anche perché all’estero non sono così di manica larga come in Italia. Comunque, il diritto a guidare non dev’essere negato indefinitamente e i requisiti imposti per la sua riacquisizione devono rispettare il principio di proporzionalità.


Un caso da conoscere


La sig.ra Sevda Aykul è una cittadina austriaca che risiede in Austria, non lontano dal confine con la Germania. In seguito ad un controllo di polizia in Germania, l’analisi del campione ematico ha dimostrato che la sig.ra Aykul aveva guidato sotto l’effetto di cannabis e che faceva uso, quantomeno occasionalmente, di tale sostanza stupefacente. Le autorità tedesche hanno quindi ritenuto che la sig.ra Aykul non fosse in grado di tenere la guida separata dall’uso di sostanze stupefacenti e che fosse pertanto inidonea a guidare veicoli a motore. Alla sig.ra Aykul è stato dunque negato il diritto di guidare in Germania con la sua patente di guida austriaca. Essa è stata informata della possibilità di riacquisire il proprio diritto di guidare in Germania presentando una perizia medico‑psicologica subordinata, di norma, alla prova dell’astinenza da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno. In Austria, per contro, la sig.ra Aykul ha continuato a essere considerata idonea a guidare veicoli a motore ed è pertanto rimasta in possesso della propria patente di guida. La sig.ra Aykul ha adito il Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania) per contestare la decisione amministrativa tedesca che le nega il diritto di utilizzare la sua patente di guida austriaca in Germania. A suo avviso, solo le autorità austriache erano competenti a stabilire se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore. In tale contesto, il Verwaltungsgericht chiede alla Corte di giustizia se l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida, come risultante dalla direttiva 2006/126 concernente la patente di guida , osti alla decisione contestata. Niente da fare: patente non utilizzabile in Germania.


Direttiva europea


La direttiva autorizza ogni Stato membro (e non solo lo Stato membro di residenza normale) ad adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità della patente. Obbligare uno Stato membro a riconoscere in maniera incondizionata la validità di una patente di guida in una situazione come quella di cui trattasi sarebbe contrario all’obiettivo d’interesse generale consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale e che la direttiva per l’appunto persegue.

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