Attenzione ai forum che illudono i multati, proponendo ricorsi contro i verbali per vincere la causa. In realtà, spesso i Comuni (che incassano 1,2 miliardi di euro l’anno in contravvenzioni) sono così coperti da un Codice della Strada da rendere impossibile spuntarla. E quando si arriva in Cassazione, al terzo grado di giudizio, sovente gli ermellini non possono fare altro che dare ragione ai Comuni, andando a leggere alla lettera un Codice sbilanciato a favore degli enti locali. È il caso della telecamera che fotografa chi passa col semaforo rosso (nota anche come T-red).
Sentenza stronca-ricorsi
La Cassazione, sezione sesta civile, con sentenza numero 4255 del 23 ottobre 2014, depositata il 3 marzo 2015, prende in esame il ricorso del Comune di Salussola (Biella) contro la sentenza del Tribunale di Biella che ha accolto l'appello del guidatore presentata al Giudice di Pace di Biella del 2008. Tutto ruota attorno al mancato arresto nonostante il semaforo rosso, infrazione rilevata tramite uno dei tanti apparecchi che beccano chi passa col rosso. Per cominciare, in caso di transito col rosso rilevato tramite documentatore automatico omologato, non sono necessarie né la contestazione immediata né la presenza dell'agente. Secondo, una volta omologato, lo strumento non necessita di taratura metrologica. Terzo, il sistema installato nel territorio comunale di Salussola si attiva con un ritardo di 200 ms (2 decimi) dall'accensione della lanterna semaforica rossa e l'apparecchiatura installata è conforme all'omologa rilasciata dal ministero dei Trasporti. Osserva poi il Comune che tutta la documentazione prodotta doveva ritenersi assistita da pubblica fede, almeno quanto agli accertamenti effettuati dal Comune (verbale di collaudo).
Carta canta
Infine non possono farsi considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia. Insomma, valgono i documenti, non le ipotesi fatte da chi ha preso la multa. La Cassazione dà ragione al Comune, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.
Per i Comuni è un gioco da ragazzi
Al di là del caso specifico, per i Comuni è facile multare con questa marea di strumenti che funzionano in automatico: autovelox, telecamere ai semafori, occhi elettronici nelle Zone a traffico limitato. Infatti, una volta che il dispositivo ha l’omologazione di partenza, tutti gli altri dispositivi non necessitano di verifiche costanti da parte di enti terzi. Tutt’al più, qualche ente dispone proprie verifiche. Che comunque non possono essere del tutto imparziali. Può così accadere che uno strumento perfettamente funzionante, perché omologato, sia parecchio diverso da tutti gli altri piazzati sulle strade: nessuna macchina è perfetta, specie col tempo che passa e con l’usura. Ma nessun mutato ha la prova di questo, e il Comune non è tenuto a dimosttare che la telecamera funzioni bene. Quindi, cautela coi ricorsi: magari in primo e secondo grado si vince, però poi c’è la Cassazione...