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Pignoramento moto: aggiornamento della procedura

Dall'11 dicembre 2014, semplificazioni sulla custodia dei veicoli

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Ecco una novità per il pignoramento dei mezzi: una regola che interessa sempre più persone, vista la crisi che spinge a posticipare certe spese o determinate tasse per mancanza di liquidità. Dall'11 dicembre 2014 la Polizia Stradale dovrà immediatamente fermare i veicoli pignorati in circolazione assicurandone direttamente la consegna all'istituto vendite giudiziarie. Lanuova procedura riguarderà i procedimenti esecutivi iniziati dall'11 dicembre 2014, scaduto il termine di dieci giorni per la consegna spontanea del mezzo.


Lo dice una circolare


Lo ha chiarito l'Aci con la circolare 005/0006833/14 del 18 novembre 2014. Con la legge 162 del 10 novembre 2014 sono state introdotte numerose novità in materia di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e procedure di annotazione formale dei vincoli. Per le procedure esecutive avviate decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il pignoramento si eseguirà mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto ad hoc che tra l'altro evidenzierà l'obbligo di consegna del veicolo entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie territoriale. Gli organi di vigilanza stradale dovranno controllare al Pra non solo la presenza di un fermo fiscale ma anche l'eventualità di un pignoramento attivato dopo l'11 dicembre.


Niente consegna? Sono guai


Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione. Il pignoramento contiene l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. In caso di mancata consegna del veicolo all'istituto vendite giudiziarie, infatti, spetterà alla Polizia procedere al ritiro della carta di circolazione nonché ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso consegnando poi il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie. Essendo differita la materiale apprensione del bene, c'è il rischio che il mezzo circoli in violazione del nuovo vincolo formale. Spetterà al Viminale dettare le regole per rendere efficace l'intervento della Polizia Stradale.

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