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Massi sulla “testa”: l’Anas deve pagare i danni

La Cassazione condanna il gestore a risarcire il guidatore e prevenire i pericoli sulla sede stradale

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È difficilissimo spuntarla contro l’Anas. Sentite qui. Un tizio viaggia su una strada gestita dall’Anas, un masso cade sulla strada causando danni al veicolo: lui chiede il risarcimento al gestore, ma gli viene rifiutato. E addirittura si arriva in Cassazione, con notevole esborso economico per il cittadino che deve difendersi, nonché stress psicologico che dura anni. Ma gli ermellini lo hanno chiarito, una volta per tutte: l’ente proprietario della strada è sempre responsabile dei danni provocati dagli eventi naturalistici, una caduta di massi inclusa. Questo vale anche se le misure di prevenzione e di contenimento ricadono sotto le cure dei titolari dei terreni limitrofi.


Cosa dice la sentenza


La terza Civile della Cassazione (sentenza 17095/14) ha condannato l'Anas a risarcire i danni causati da una frana che aveva investito un'auto parcheggiata ai margini della Statale 24, in provincia di Verbania. Poteva andare malissimo: lesioni fisiche sono sempre in agguato in questi casi. Per motivi misteriosi (il cittadino va sempre tutelato), in primo grado il tribunale locale aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal proprietario del veicolo (danni per 6.000 euro). Giustamente, la Corte d'appello di Torino aveva ribaltato la decisione, imputando alla società pubblica di non aver garantito la sicurezza della circolazione. Grosso merito di tutto questo al guidatore, che si è impuntato, è andato fino in fondo. A lui va un grazie anche a nome di tutti i guidatori, specie da parte di chi va in moto, sempre alle prese con voragini, sassi, ostacoli, guardrail assassini.


Questioni tecniche


Scendendo nel dettaglio, la Cassazione dice che la strada è costituita, non solo dal suo sedime e dalle sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato, rientrando in questo concetto anche lo slargo davanti a un'abitazione privata dove era avvenuta la caduta di massi. C’era la (bizzarra) tesi dell’Anas: gli articoli 14, 24, 30 e 31 del Codice della Strada sposterebbero l’onere di realizzazione delle opere di sicurezza in capo ai proprietari delle aree limitrofe. Zero responsabilità per il proprietario della sede stradale. Tesi letteralmente stroncata dalla Cassazione: è proprio il Codice stradale a stabilire che la funzione primaria dell'ente proprietario della strada è garantire la sicurezza della circolazione. L’Anas deve quindi adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine, senza che rilevi su chi debba gravare il costo economico delle sponde laterali. 

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