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Vendi la moto? 10 trucchi per stare alla larga dai guai

Come tutelarsi per evitare rogne civili, fiscali e penali

Moto - News: Vendi la moto? 10 trucchi per stare alla larga dai guai

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Vendere il proprio scooter o la propria moto non è uno scherzo anche a causa del delicato periodo economico, con la tendenza delle famiglie e dei giovani a rimandare sempre più le spese. Anche perché vendere l’usato all’estero è sempre più complesso, per via di una discutibilissima circolare del Pubblico registro automobilistico. Con la recessione, si ha poi un’impennata delle truffe: è fisiologico.


Ecco allora una guida in 10 punti dell’Unasca, l’associazione maggiormente rappresentativa degli studi di consulenza automobilistica e motociclistica:


1) Vendere il proprio veicolo significa sottoscrivere una dichiarazione di vendita con autenticazione della propria firma


2) La dichiarazione di vendita è contenuta nel retro del Certificato di Proprietà (CdP). Al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 16 euro e i dati del compratore. Non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall’Agenzia delle entrate).


3) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio foglio complementare o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione notarile). Ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell’acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione.


4) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest’ultimo.


5) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.


6) Garantirsi di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.


7) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.


8) L’autentica conferisce “data certa” alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l’uso del veicolo. E' possibile dimostrare l’estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell’avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima.


9) Sottoscrivere nel concessionario anziché presso uno Sportello telematico dell’automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio comunale non è una agevolazione, ma una violazione di legge: rende la vendita non valida ai fini dello scarico delle responsabilità. Esponendo al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.


E ora, buona vendita!


 

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