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Bovini vaganti: le responsabilità dei Comuni!

In caso di incidente fra una moto e una mucca, una circolare fa chiarezza

Moto - News: Bovini vaganti: le responsabilità dei Comuni!

Specie d’estate, non sono così rari gli incidenti fra veicoli e animali. Adesso, il Ministero dell’Interno fa chiarezza in merito all’individuazione della competenza su bovini ed equini vaganti apparentemente privi di proprietario. Come spiega poliziamunicipale.it, il Ministero della Salute (dipartimento della Sanità pubblica veterinaria) ha evidenziato che per gli animali liberi e non riconducibili a un proprietario occorre fare riferimento agli articoli 823 e 826 del Codice Civile. Si fa risalire la previsione della tutela di questi animali in capo all’autorità amministrativa. Inoltre, l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Mentre la responsabilità del sindaco scaturisce anche dal ruolo allo stesso riconosciuto di autorità sanitaria locale.


La presenza di equidi e bovini vaganti non identificati implica anche aspetti relativi alle emergenze sanitarie che interessano queste specie animali, alcune delle quali a carattere zoonotico, tali quindi, da poter risultare rischiose anche per la salute umana. Il sindaco è il diretto responsabile degli adempimenti volti alla tutela degli animali coinvolti, ricadendo su di lui i compiti di coordinamento e di garanzia degli interventi da effettuare. Il sindaco deve assicurarsi che sussistano mezzi e personale adeguati per le operazioni di cattura, nonché l’individuazione di luoghi fisici in cui compiere l’identificazione degli animali e gli eventuali interventi sanitari sugli stessi.


L’Azienda Sanitaria Locale, presso cui è presente un servizio veterinario di reperibilità continuata deve, d’altra parte, garantire lo svolgimento dei propri compiti, relativi all’identificazione e all’accertamento sanitario sugli animali. Nei casi in cui si individui il proprietario degli animali vaganti, questi sarà tenuto al pagamento degli oneri per le attività di cattura, identificazione e ricovero e per gli accertamenti sanitari effettuati, comprese le sanzioni previste dalla normativa vigente. Qualora il proprietario non venga individuato, la proprietà degli animali deve essere ricondotta in capo al responsabile, ovverossia al sindaco, il quale, al fine di definire la destinazione degli animali, dovrà richiedere un parere alle autorità territorialmente competenti, sentito il Ministero della Salute.


Resta ovviamente da dimostrare, in caso di sinistro, che l’impatto con l’animale era inevitabile; secondo, provare l’impatto stesso, visto che l’animale potrebbe (vittima anch’esso, beninteso) anche dileguarsi dopo l’incidente. Senza parlare del problema della reperibilità continuata del servizio veterinario. Chi guida un veicolo, e ha avuto in passato esperienze di questo genere (sinistri con animali), sa bene che allertare i soccorsi che riguardano le bestie è particolarmente complesso.

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