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Niente casco? Multa: la contestazione in ritardo serve a poco...

Il caso riguarda un motociclista sanzionato qualche minuto dopo l’infrazione

Moto - News: Niente casco? Multa: la contestazione in ritardo serve a poco...

Forse non tutti lo sanno (anche se tutti dovrebbero): in base all’articolo 171, comma 2, del Codice della Strada, chi guida la moto senza casco viene subito sanzionato (80 euro) dalle Forze dell’Ordine. In più, è prevista la decurtazione di cinque punti della patente del maggiorenne: alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Ma cosa succede se l’infrazione viene contestestata qualche minuto dopo? È proprio quanto accaduto nel 2006 fa a un uomo su una Vespa 125: per l’esattezza, fra la violazione e la contestazione dei carabinieri di Cefalù (Palermo) erano trascorsi nove minuti.

Sulla questione, è infuriata la battaglia legale. In primo grado, il Giudice di Pace di Cefalù ha rigettato l’opposizione dell’uomo, il quale riteneva illegittima la multa. Proposto appello, la pronuncia del Giudice di Pace è stata riformata dal Tribunale di Palermo con sentenza in data 10 gennaio 2012, che ha accolto l'opposizione così motivando: "Nel merito in particolare manca la prova chiara che il veicolo abbia commesso l'infrazione in quanto non è stato fermato subito".

Infine, il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato l'11 gennaio 2013. Il motivo? Anche se la contestazione è avvenuta in ritardo, comunque l’infrazione è stata commessa. I nove minuti di ritardo sono dall'accertamento in considerazione del fatto che il mezzo procedeva a forte velocità, impedendo agli agenti l’immediata contestazione. Alla fine, gli ermellini cassano la sentenza impugnata e rinviano al tribunale di Palermo (in persona di diverso magistrato). Così hanno deciso con ordinanza della quarta sezione civile del 26 maggio 2014, numero 11632, resa pubblica il 26 maggio 2014.

Un precedente piuttosto importante, che farà giurisprudenza. Ovviamente, in questo caso il ritardo della sanzione è abbastanza limitato: occorre vedere se lo stesso principio può essere adottato per ritardi più consistenti...

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