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Bici travolta da una moto pirata? Servono le prove

Per il risarcimento occorre dimostrare l’accaduto

Moto - News: Bici travolta da una moto pirata? Servono le prove

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La vicenda è semplicissima: nel 2003, un ciclista napoletano si rivolge al "Fondo vittime della strada" per ottenere il risarcimento dei danni al mezzo e alla persona, sostenendo di essere stato travolto da una moto pirata, fuggita dopo l’impatto. Il Fondo chiede, affinché possa indennizzare l’utente, prove dell’accaduto; ma il ciclista non riesce a fornirle, e così si va per vie legali, sino alla Cassazione. Che conferma sia le sentenze di primo e secondo grado sia il proprio orientamento: il Fondo concederà il rimborso dei danni solo dietro presentazione di adeguata documentazione che dimostri l’evento. Parliamo di testimonianze rese per iscritto, fotografie, verbale delle Forze dell’Ordine occorse sul luogo del sinistro. Lo ha ribadito la sentenza numero 12.060 della terza sezione civile della Cassazione, in data 4 aprile 2014, resa poi nota il 29 maggio 2014. E così si erano espressi anche il giudice di pace e il tribunale di Napoli nel 2007. Per concludere, altra "botta" al ciclista, condannato dalla Cassazione a pagare 2.200 euro di spese legali.

Ad avere inciso negativamente è anche il fatto che il ciclista ha presentato denuncia dell’accaduto al Fondo vittime solo due mesi dopo il sinistro: l’uomo si era limitato a riferire in modo generico dell’incidente stradale ai medici. E al drappello di polizia del nosocomio non aveva indicato elementi sui presunti soccorritori, che pure asseriva esseri intervenuti sul luogo dello scontro fra il centauro rimasto ignoto e la sua bicicletta: le autorità non erano state certo facilitate nell’individuazione del veicolo sconosciuto. Perché salgano le probabilità di accoglimento della richiesta, è necessario che la domanda sia effettuata in modo repentino. Ma cosa dice la legge? In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, incombe sul danneggiato (che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia) l’onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto: ai sensi dell’articolo 19, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, numero 990.

La logica della norma ­è condivisibile: si devono evitare possibili frodi al Fondo. A cui, va detto, continuano ad arrivare richieste di rimborso sempre più numerose. E, in epoca di crisi, la domanda è ovvia: qualcuno mira ad arrotondare lo stipendio con una seconda entrata, ossia con qualche indennizzo del Fondo? ­C’è, questo è vero, anche il rovescio della medaglia: i risarcimenti a chi è davvero vittima di un pirata della strada tarderanno. E servirà presentare una documentazione molto precisa, dettagliata e puntuale; pena, la richiesta respinta.

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