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Autovelox: annullata una multa a Terni

Se non immediatamente contestata sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta non è valida

Moto - News: Autovelox: annullata una multa a Terni

Multe ed autovelox, un binomio che non piace a nessuno! Arriva però una sentenza molto interessante da parte di un Giudice di Pace umbro. Nella città di Terni, infatti, è stato annullato un verbale contestato successivamente ad una rilevazione via autovelox. La strada risultava carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti: il caso interessava in particolare la banchina o le uscite dagli stalli di sosta, temi prescritti dall’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.

La sentenza è la 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, dove il GdP di Terni ha accolto il ricorso di un automobilista, multato su una delle strade del capoluogo umbro. Secondo l’Ermellino, il verbale, elevato per superamento del limite di velocità sul tratto in questione, dev’essere annullato, perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal C.d.S. per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l’infrazione, sia fermato nell’immediatezza dalle Forze di Polizia Stradale.

La legge parla chiaro, e così cita: "si può considerare ‘a scorrimento’ soltanto la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate". Si va poi nel dettaglio: "Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". L’articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all’autorità prefettizia d’inserire nell’apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l’articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.

Proprio grazie a quest’ultimo, se il Prefetto, nonostante l’assenza dei requisiti richiesti va oltre i limiti prefissati dalla norma del Codice della Strada, il Giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, sono carenti due specifici requisiti. Giovanni D’Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" è della seguente opinione: "Ancora una volta, i Comuni cercano di "far cassa" in maniera irregolare, piuttosto pensare alle primarie esigenze di sicurezza stradale".

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