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Autovelox: altra circolare?

Il Governo sta pensando a cosa fare...

Moto - News: Autovelox: altra circolare?

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Secondo polizialocale-mase.blogspot.it, è in arrivo la circolare che definisce le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser. Ma qual è la vera novità? Probabilmente nessuna, perché c’è già un Codice della Strada che disciplina nel dettaglio l’uso dei controlli elettronici. In più, esiste una dozzina di circolari, a loro volta riunite nella direttiva Maroni. E allora, perché mai il ministero dei Trasporti e dell’Interno dovrebbero ancora dedicare il loro tempo a un’ennesima circolare? La risposta è semplice: perché molti Comuni, evidentemente, fanno orecchie da mercanti. E non ascoltano né il dettato del Codice della Strada né quello delle circolari ministeriali. Salvo ricordarsi di applicare alla lettera il Codice della Strada stesso quando un motociclista viene immortalato da un apparecchio.

SPIE DI UN FUTURO PROVVEDIMENTO

A lasciar pensare che arrivi un’altra direttiva sono le tre risoluzioni (7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950 Compagnon), che la IX commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva approvato, nonostante il parere contrario espresso dal Governo sulla loro formulazione: queste risoluzioni "spingono" il Governo a rivalutare le indicazioni della direttiva Maroni del 14 agosto 2009 . In sostanza, in base all’articolo 142 del Codice della Strada (che di per sé sarebbe più che sufficiente a imporre un uso corretto degli autovelox e dei telelaser), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno. E seguendo l’articolo 183 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di Polizia Stradale, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno sia di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

ALTRI DETTAGLI

È probabile che la nuova direttiva, nel richiamare la disposizione di cui all'articolo 345 del Regolamento del Codice, nella quale è stabilito che le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere gestite direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, faccia presente che è consentito l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o in leasing. La citata disposizione lascia intendere che le singole apparecchiature possono essere: prese in locazione o in leasing da Imprese che ne hanno la proprietà con contratti che possono prevedere, altresì, anche gli interventi di manutenzione; acquisite in comodato da altre Pubbliche amministrazioni. In entrambi i casi, tuttavia, è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di Polizia Stradale. Il cui intervento deve concretizzarsi: per le postazioni mobili, nell'installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio; per le postazioni fisse, nella verifica della funzionalità del sistema di controllo e nella sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.

Inoltre, non c’è una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo ma, più genericamente, tale distanza deve essere adeguata in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo a una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, del Regolamento del Codice per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito.

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