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Cassonetto all'uscita di una curva: motociclista risarcito

La Cassazione: al guidatore spetta il rimborso

Moto - News: Cassonetto all'uscita di una curva: motociclista risarcito

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Andare sino in Cassazione quando si deve risarcire un motociclista (un utente debole, sempre esposto alle mille insidie in città e fuori) non sempre è una tattica vincente, nonostante di norma ci sia un Golia (l’Ente che deve il denaro) contro un Davide (il cittadino). In particolare, la Cassazione, sezione terza civile, con sentenza del 14 giugno 2012, numero 9722 ha dato ragione a un uomo vittima di un incidente causato di un cassonetto dell’immondizia in strada, all’uscita di una curva: francamente, ci sfugge la logica in base alla quale l’utente non avrebbe avuto diritto all’indennizzo, ma tant’è, c’è stata una battaglia legale.

Infatti, spiegano gli Ermellini, le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Comunale Romana ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto la domanda avanzata nei confronti suoi e dell’AMA S.p.A, da F.C., per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’incidente occorsogli in via della Magliana a Roma, quando, mentre era alla guida del suo ciclomotore, era andato ad urtare contro un cassonetto, che si era trovato davanti all’uscita di una curva, in quanto posizionato sulla sede stradale. Il Giudice aveva condannato i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell’attore della somma di 2.513,96 euro, oltre interessi e spese di giudizio. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 20 marzo 2006, aveva rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellato (il guidatore).

Avverso la sentenza, le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana aveva proposto ricorso, affidato a due motivi: il caso fortuito; e sarebbe inesigibile per l’azienda concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, in una città come Roma, eseguire un puntuale, pedissequo e continuo controllo dei cassonetti, visto che essi sono numerosissimi, dislocati su un ampio territorio e soggetti all’uso generalizzato e diretto da parte dei cittadini; aggiunge che tali circostanze, rientrando nelle nozioni di comune esperienza, non necessitano di prova.

Per fortuna, la Cassazione ha respinto il ricorso. L’articolo 2051 del Codice Civile è chiaro: la pubblica amministrazione è responsabile dei beni destinati all’utilizzazione diretta da parte della generalità degli utenti. La responsabilità può essere esclusa quando l’ente custode dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo, per gli utenti. Ma in realtà, nessuna prova riferibile al caso concreto è stata fornita dalla convenuta circa l’impossibilità di intervenire tempestivamente per la rimozione dell’ostacolo.

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