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Lavoratore cade senza casco: zero rimborso

Viaggiare in moto senza casco è un'imprudenza che stoppa l'indennizzo

Moto - News: Lavoratore cade senza casco: zero rimborso

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La Cassazione si occupa di moto con la sentenza 9649 del 19 aprile 2012, pubblicata il 13 giugno: il lavoratore che usa un mezzo dato in dotazione dall’azienda, se cade senza casco non ha diritto al risarcimento da parte della ditta, perché una così grande imprudenza compromette il ristoro.

Tutto è nato qualche anno fa, quando una dipendente dell’Ama (azienda municipale di Roma), mentre percorreva la strada in sella al motorino di servizio senza casco, è caduta provocandosi lesioni. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla dipendente 20.000 euro di rimborso per il danno biologico. Ma è iniziata la battaglia legale, fino in Cassazione, la cui sezione lavoro (al di là della obbligatorietà del casco, non presa in esame) ha ritenuto inammissibile il ricorso della dipendente: è lei l’unica responsabile dell’incidente in quanto ha adottato una condotta irresponsabile (sporgendosi lateralmente dal motociclo e facendolo sbilanciare ), e ha escluso ogni responsabilità in capo al datore.

Ecco gli Ermellini: "Il datore di lavoro va esonerato da ogni responsabilità se la condotta del lavoratore presenta caratteri di abnormità, di opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo tipico e alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso".

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