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Motociclista denuncia pirata? Non basta per il risarcimento

Il rimborso da parte del fondo di garanzia scatta solo se il danneggiato fornisce prove del sinistro

Moto - News: Motociclista denuncia pirata? Non basta per il risarcimento

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Sentenza del Tribunale di Roma piuttosto dura per chi va in moto. Protagonista, un centauro che - travolto da un pirata - ha chiesto il risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada. Ebbene, denunciare alle Autorità che il sinistro è avvenuto a causa di un pirata non fa scattare automaticamente il risarcimento da parte del Fondo: sul danneggiato incombe l’onere della prova. Ossia, deve fornire testimonianze che siano del tutto coerenti con la dinamica del sinistro, con i danni alla moto, con le lesioni fisiche. Non proprio una passeggiata di salute.

Così i Giudici capitolini (dodicesima sezione civile), con sentenza 60038 del 26 ottobre 2011, hanno respinto il ricorso di un motociclista che, con la sua Yamaha FZ-600, sosteneva d’essere stato investito da un’auto pirata (una Ford): questa, in uscita da un parcheggio, lo aveva travolto, stando al racconto del centauro. Ecco il problema: "Non risultano poi reperiti testi oculari e la loro esistenza non viene indicata dal danneggiato, né nell'immediatezza o all'arrivo in ospedale, né qualche giorno dopo, nella dichiarazione che lo stesso fa pervenire ai vigili urbani, e nemmeno in un momento successivo, circa un mese dopo quando, tramite il proprio legale, il ricorrente sporge formale querela".

Dopo la denuncia alle Autorità, il motociclista aveva fatto testimoniare due cugini. I cui racconti, stando al Tribunale, non erano stati credibili. Uno dei due parenti aveva dichiarato di aver inseguito vanamente il pirata, e che per questo aveva lasciato il motociclista a terra, soccorso comunque da altre persone; l’altro cugino s’era recato a casa a prendere le chiavi della macchina.

Stando al Tribunale, "si deve dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi". Cosa non verificatasi, per i giudici. Che hanno sentito odore di tentata truffa.

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