Tu sei qui

Moto d'Epoca e Bollo: vale la determinazione FMI/ASI

Importante risoluzione dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'esenzione del bollo

Moto - News: Moto d'Epoca e Bollo: vale la determinazione FMI/ASI

Share


La data del 29 novembre 2011 è decisamente importante per tutti gli appassionati di veicoli storici, motociclette o automobili che siano. La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione in materia di fiscalità dei veicoli tra i 20 e i 30 anni di età, che costituisce una pietra miliare per la annosa e dibattuta questione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche.
In buona sostanza, la risoluzione 112/E del 29/11/2011 (che potete scaricare cliccando qui) chiarisce che non è necessario che un veicolo ultraventennale sia iscritto nei registri di FMI e ASI per poter usufruire del "bollo ridotto", ma deve essere incluso nelle liste delle determinazioni annuali che suddetti enti dovrebbero emanare.
In pratica la 112/E non fa altro che chiarire ulteriormente ciò che era già stato stabilito dalla legge ma che, come ben sappiamo, non è mai stato correttamente applicato. In aggiunta la risoluzione chiarisce che: "In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico" in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa".

VITTORIA A META’
Siamo in Italia, però, quel meraviglioso stato dove non si sa mai chi sia l’ente preposto per legiferare, e dove le leggi dello stato vengono interpretate (e in molti casi travisate) dagli organismi preposti alla riscossione. Di conseguenza, è bene ricordare che le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono valide solo nelle Regioni a statuto Speciale e di conseguenza chi non vive in Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, dovrà rimanere nel limbo legislativo finchè non saranno le Regioni a chiarire al 100% la situazione.
Sebbene questa risoluzione, quindi, non costituisca una legge in quelle zone dove sono le Regioni a legiferare, essa costituisce un precedente importantissimo per tutti, e può essere utilizzata
per eventuali contenziosi con le Regioni a Statuto ordinario.

LE REGIONI CHE FANNO SCUOLA

In questa Italia delle mille regole e delle mille gabelle, però, ci sono già alcune regioni che da tempo hanno recepito correttamente il famosissimo art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 e pertanto permettono ai residenti di usufruire del beneficio fiscale al compimento dei 20 anni di età, senza la necessità di iscrivere i veicoli nei registri storici succitati.
Prima tra tutte la Lombardia, dove al compimento del 20 anni (L.R. 10/2003) tutti i veicoli possono godere dei benefici fiscali. Stesso trattamento anche in Piemonte (L.R. 23/2003), mentre in Toscana il beneficio è valido ma la regione ha tramutato la Tassa di circolazione (come prevede la legge) in Tassa di Possesso, quindi va pagata comunque come un bollo normale anche se non si circola.
Menzione a parte merita la regione Umbria dove l’impegno e le lotte del dott. Dario di Bello, hanno fatto sì che la Regione con la legge locale 04/2009 abbia sancito non solo la possibilità che siano i club locali ad accertare le caratteristiche di storicità, ma anche che possa essere il proprietario del veicolo ad autocertificare quanto necessario.
Il caso "Umbria", oltretutto, è stato di esempio per altre regioni, ed infatti recentemente la Campania (L.R. 2-3/2010) ha abbracciato la costruttiva strada dell’autocertificazione.
In tutto il resto d’Italia, ad oggi, è in vigore solo ed esclusivamente l’art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 e ci auguriamo che presto questa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate possa essere recepita anche a livello regionale.

FISCALITA’ E CIRCOLAZIONE
Tutto quanto esposto è valido solo in tema di fiscalità; in pratica vi permette solo di pagare il bollo ridotto, mentre in materia di circolazione le cose stanno, purtroppo, diversamente.
Moto e auto d’epoca in molte aree non possono circolare in quanto non ottemperano alle normative anti inquinamento e possono circolare solo in deroga. In questo caso, però, la legge 342/2000 non ha alcun valore, perché chi decide è il Codice della Strada che con l’art. 60 del D.Lgs 285/92, riconosce solamente che: "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
Anche in questo caso ci sarebbe molto da discutere sulla legittimità di questa disposizione, e infatti molti Enti Locali (comune, provincia, regione), nello stabilire le deroghe ai blocchi del traffico riconoscono come storici anche veicoli iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione Internazionale Veicoli Antichi (F.I.V.A.).
Insomma, se avete un veicolo d’epoca e volete circolare liberamente, vi consigliamo di leggere con attenzione le Ordinanze Comunali o le Norme Regionali della città dove vivete.

__

Articoli che potrebbero interessarti