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Danno biologico: parziale bocciatura del Consiglio di Stato

Molti dubbi sul possibile testo della legge

Moto - News: Danno biologico: parziale bocciatura del Consiglio di Stato

Se c’è una possibile futura legge che interessa molto da vicino i motociclisti è quella sul nuovo danno biologico, che potrebbe dimezzare i risarcimenti per le lesioni gravi: proprio quelle cui sono esposti i centauri: vedi qui . Ora è arrivato il parere del Consiglio di Stato, che è una parziale bocciatura del testo.

Parliamo dello schema di regolamento con la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità: il Ministero della Salute chiedeva un parere in merito. Vediamo gli aspetti deboli del testo. Secondo il Consiglio di Stato, far riferimento alle sole lesioni di non lieve entità, ossia a quelle comprese tra i 10 e i 100 punti di invalidità. In realtà, invece, nella tabella relativa ai coefficienti moltiplicatori del punto di invalidità, vengono contemplate anche le lesioni di lieve entità, comprese tra 1 punto e 9 punti di invalidità. "L’avvenuta inclusione nella tabella parametrica di riferimento allegata allo schema di regolamento in esame anche delle lesioni di lieve entità, sembra denotare la volontà del Governo di esercitare in questa sede anche la potestà regolamentare […]; se questo è l’effettivo intento del Governo occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa".

Se si esamina la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella, spiega il Consiglio di Stato, "ci si avvede che essa non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità".

UN LATO OSCURO

Invece, secondo l’interpretazione che OmniMoto.it dà del parere del Consiglio di Stato, questo non è molto favorevole agli assicurati quando dice: "La Sezione evidenzia che appare altresì opportuno inserire nel presente schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo sembra, infatti, utile per evitare un’applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul punto". Che vuol dire? Si useranno le tabelle del Tribunale di Milano (come "suggeriva" la Cassazione) o quelle del nuovo danno biologico, con risarcimenti inferiori della metà?

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