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Ciclomotore da ritargare: chiarimenti sulla Rca

Dal 13 febbraio 2012, niente Rca per ciclomotori sulla base del numero del telaio: conta solo la targa

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Importante risposta dell’Isvap (vigila sulle Assicurazioni) a un quesito dell’Ania (la Confindustria delle Compagnie): dal 13 febbraio 2012, le Imprese non possono stipulare Rca per ciclomotori sulla base del numero del telaio: conta solo la targa. Inoltre, non hanno rilevanza al momento le varie date di scadenza per scaglionare le operazioni di ritargatura: per tutti tale obbligo scatta dal 13 febbraio.

Tutto nasce dal fatto che, entro il 13 febbraio 2012, chi circola con il vecchio targhino (contrassegno d’identificazione) e certificato di idoneità tecnica, dovrà dotarsi della targa (a sei caratteri) e del certificato di circolazione: leggete qui. Lo prevede l’articolo 97 del Codice della strada. Il calendario fa riferimento all’inizio della sequenza numerica del contrassegno. E c’è il criterio della sequenza alfanumerica per la scadenza a 240 giorni. La nuova targa va fatta (costa sui 50 euro) non oltre il 12 febbraio 2012 per i contrassegni che iniziano con "9" e per quelli la cui sequenza alfanumerica comincia con la lettera A (se no, c’è una sanzione di 389 euro).

Invece, ha spiegato l’Isvap, "per quanto concerne la liceità di accogliere le richieste di copertura Rca, sulla base del solo telaio, presentate dai proprietari di ciclomotori che circolano non ancora provvisti di targa personale (e che rientrano tra quelli che avrebbero già dovuto essere regolarizzati), si ritiene che, fino alla data del 12 febbraio 2012, permanga a carico delle Imprese l’obbligo di assicurare tali veicoli sulla base dei dati di identificazione del telaio".

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