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Patente a ore? No per le infrazioni penali

In caso di sospensione della patente, si può chiedere una licenza a ore. Ma solo per le violazioni meno gravi

Moto - News: Patente a ore? No per le infrazioni penali

Una delle norme più clamorose del nuovo Codice della Strada, introdotto nell’agosto 2010, è il secondo comma dell’articolo 218: chi ha subìto la sospensione della patente, se dalla commessa violazione non è derivato un incidente, può chiedere al Prefetto un permesso di guida a ore (massimo tre al giorno). Ci dev’essere un adeguato e documentato motivo: in particolare, per ragioni professionali, qualora risulti impossibile raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici. La regola è stata sin da subito controversa: l’interpretazione prevalente è che quel permesso possa essere concesso per le infrazioni meno gravi. Adesso, è arrivato il Ministero dell’Interno a sgombrare il campo dagli equivoci: patente a ore solo per violazioni non a carattere penale.

Risultato, la licenza di guidare per massimo tre ore può essere concessa dal Prefetto se la patente è stata sospesa per guida in stato d’ebbrezza con un tasso alcolemico inferiore 0,8 grammi per litro. Da quella soglia insù, si entra nel penale. Esclusa anche la patente a ore per la guida sotto l’effetto di droghe. La circolare ministeriale numero 6535 del 22 aprile 2011 era indispensabile. Con la sicurezza non si scherza: sarebbe
assurdo dare un permesso a ore a chi guidava ubriaco fradicio o in stato alterato da sostanze stupefacenti.

Resta inteso che il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. Licenza a ore sì, ma poi le sconti in coda. Inoltre, il permesso a ore può essere concesso solo una volta.

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