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Alcol e tolleranza zero

I neopatentati non possono bere prima di guidare, ma ci sono aspetti poco chiari

Moto - News: Alcol e tolleranza zero

L’articolo più "caldo" del nuovo Codice della strada è il 186 bis: Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati (chi ha la patente da meno di tre anni) e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). Per questi soggetti, non vale il solito limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Altrimenti, multa di 155 euro per un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Più il taglio di cinque punti (10 per i neopatentati). Nel caso in cui il conducente provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.

IL DUBBIO

Resta da chiarire in che modo le Forze dell’ordine possano individuare lo stato d’ebbrezza dei neopatentati. Per un tasso alcolemico superiore al mezzo grammo, e per le altre fasce più gravi (oltre 0,8 grammi ma meno di 1,5 grammi; e oltre il grammo e mezzo), di certo esistono etilometri sofisticati. Dispositivi elettronici cui Polstrada e Carabinieri ricorrono da anni. In che modo le Forze dell’ordine possono individuare un tasso fra zero e 0,5 grammi? Saranno necessarie altre due prove: lo dice una Circolare del ministero dell’Interno. Secondo cui deve arrivare (non si sa quando… ) un nuovo strumento che rilevi il tasso inferiore a mezzo grammo.

PROBLEMA RICORSI

Un neopatentato, avvalendosi di un buon avvocato, potrebbe anche contestare la multa delle Forze dell’ordine, basata su addirittura tre prove (anziché le solite due intervallate di cinque minuti) con l’etilometro per valutare un tasso fra zero e mezzo grammo. Sarebbe un peccato: si svuoterebbe una norma fondamentale per la sicurezza stradale. Almeno sino all’arrivo del nuovo precursore, in grado di beccare anche il tasso inferiore a mezzo grammo.

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